Art.  2.
(Compiti e obiettivi).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni

 

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pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

          a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

          b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

          c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

          d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;

          e) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c) e d), a livello nazionale, regionale e provinciale.