1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni
a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;
c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;
d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;
e) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c) e d), a livello nazionale, regionale e provinciale.